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Avvocato

DM 55/2014

Penale

procedimenti penali: difesa in udienza preliminare, dibattimento e impugnazioni. Cassa Forense 4% + IVA 22%.

Risultato indicativo. I calcoli si basano su formule semplificate e parametri orientativi e non sostituiscono un preventivo ufficiale del professionista. Note legali complete

Parametri del calcolo

Tabelle parametriche DM 55/2014, valori medi di liquidazione

Totale parcella

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Inserisci il valore della controversia per calcolare

Compenso base-
Contributo Cassa Forense 4%-
IVA 22%-

Esempio di calcolo

Prendiamo un procedimento penale con parametro di riferimento 20.000 €, fase istruttoria o dibattimentale. Anche nel penale il compenso è per fasi, e questa è una sola di esse.

VoceValore
Valore della controversia20.000 €
Fase considerataIstruttoria
Compenso2.700,00 €
CPA 4%108,00 €
Imponibile2.808,00 €
IVA 22%617,76 €
Totale3.425,76 €

Le fasi della difesa penale

Il procedimento penale si articola in fasi che possono succedersi nell'arco di anni: lo studio del fascicolo, l'attività introduttiva (che comprende le indagini preliminari e l'udienza preliminare) la fase istruttoria o dibattimentale e quella decisionale. A queste si aggiungono, come gradi autonomi, l'appello e il ricorso per cassazione, che non sono la prosecuzione dello stesso incarico ma incarichi nuovi con compensi propri.

Il patrocinio a spese dello Stato

Chi non può sostenere le spese di difesa può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il limite di reddito attualmente in vigore è di 13.659,64 € annui, fissato dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025. Nel solo procedimento penale il limite si eleva di 1.032,91 € per ciascun familiare convivente. Il reddito rilevante è la somma di quanto percepito da tutti i conviventi.

Difensore d'ufficio non vuol dire gratuito

È l'equivoco più diffuso in materia. Il difensore d'ufficio viene nominato quando l'indagato o l'imputato non ne ha uno di fiducia, ma va retribuito dall'assistito come qualunque altro difensore. La gratuità deriva solo dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è una cosa diversa e va richiesta: le due condizioni possono coesistere, ma non coincidono.

I valori di riferimento sono quelli del DM 55/2014, i parametri forensi, aggiornati da ultimo dal DM 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022. Non sono una tariffa obbligatoria: servono quando il compenso non è stato concordato per iscritto e quando il giudice liquida le spese di lite. Dopo la legge 49/2023 sull'equo compenso, però, verso committenti «forti» (pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni) i parametri diventano una soglia minima e le pattuizioni inferiori sono nulle.

Domande frequenti