DM 55/2014
Penale
procedimenti penali: difesa in udienza preliminare, dibattimento e impugnazioni. Cassa Forense 4% + IVA 22%.
Parametri del calcolo
Tabelle parametriche DM 55/2014, valori medi di liquidazione
Totale parcella
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Esempio di calcolo
Prendiamo un procedimento penale con parametro di riferimento 20.000 €, fase istruttoria o dibattimentale. Anche nel penale il compenso è per fasi, e questa è una sola di esse.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Valore della controversia | 20.000 € |
| Fase considerata | Istruttoria |
| Compenso | 2.700,00 € |
| CPA 4% | 108,00 € |
| Imponibile | 2.808,00 € |
| IVA 22% | 617,76 € |
| Totale | 3.425,76 € |
Le fasi della difesa penale
Il procedimento penale si articola in fasi che possono succedersi nell'arco di anni: lo studio del fascicolo, l'attività introduttiva (che comprende le indagini preliminari e l'udienza preliminare) la fase istruttoria o dibattimentale e quella decisionale. A queste si aggiungono, come gradi autonomi, l'appello e il ricorso per cassazione, che non sono la prosecuzione dello stesso incarico ma incarichi nuovi con compensi propri.
Il patrocinio a spese dello Stato
Chi non può sostenere le spese di difesa può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il limite di reddito attualmente in vigore è di 13.659,64 € annui, fissato dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025. Nel solo procedimento penale il limite si eleva di 1.032,91 € per ciascun familiare convivente. Il reddito rilevante è la somma di quanto percepito da tutti i conviventi.
Difensore d'ufficio non vuol dire gratuito
È l'equivoco più diffuso in materia. Il difensore d'ufficio viene nominato quando l'indagato o l'imputato non ne ha uno di fiducia, ma va retribuito dall'assistito come qualunque altro difensore. La gratuità deriva solo dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è una cosa diversa e va richiesta: le due condizioni possono coesistere, ma non coincidono.
I valori di riferimento sono quelli del DM 55/2014, i parametri forensi, aggiornati da ultimo dal DM 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022. Non sono una tariffa obbligatoria: servono quando il compenso non è stato concordato per iscritto e quando il giudice liquida le spese di lite. Dopo la legge 49/2023 sull'equo compenso, però, verso committenti «forti» (pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni) i parametri diventano una soglia minima e le pattuizioni inferiori sono nulle.
Domande frequenti