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Parcella Geometra

DM 5 luglio 1975 · Salva Casa

Requisiti di Abitabilità

Altezze, rapporto aeroilluminante e superfici minime, con le deroghe condizionate introdotte dal Salva Casa.

Risultato indicativo. I calcoli si basano su formule semplificate e parametri orientativi — non sostituiscono un preventivo ufficiale del professionista. Note legali complete

Altezza minima dei locali

DM 5 luglio 1975, art. 1 — con deroga Salva Casa (DL 69/2024)

Inserisci l'altezza del locale per la verifica.

Rapporto aeroilluminante

DM 5 luglio 1975, art. 5 — finestra apribile ≥ 1/8 del pavimento

Inserisci la superficie del pavimento per la verifica.

Superfici minime

DM 5 luglio 1975, artt. 2 e 3 — con deroga Salva Casa sulle monostanza

Inserisci la superficie per la verifica.

I requisiti del DM 5 luglio 1975

Il DM Sanità 5 luglio 1975 resta il riferimento nazionale per i requisiti igienico-sanitari delle abitazioni. I valori che questo strumento verifica sono quelli fissati dal decreto:

RequisitoValore ordinarioRiferimento
Altezza interna utile, locali abitabili2,70 mart. 1
Altezza corridoi, bagni, ripostigli2,40 mart. 1
Superficie finestrata apribile≥ 1/8 del pavimentoart. 5
Stanza da letto singola9 m²art. 2
Stanza da letto doppia14 m²art. 2
Stanza di soggiorno14 m²art. 2
Alloggio monostanza, 1 persona28 m²art. 3
Alloggio monostanza, 2 persone38 m²art. 3

Cosa ha cambiato il Salva Casa (e cosa no)

Il DL 69/2024, convertito in L. 105/2024, ha inserito il comma 5-bis nell'art. 24 del DPR 380/2001: ai fini dell'agibilità un progettista abilitato può asseverare la conformità igienico-sanitaria anche per locali con altezza inferiore a 2,70 m fino a un massimo di 2,40 m e per alloggi monostanza inferiori a 28 m² fino a un massimo di 20 m² (una persona) o inferiori a 38 m² fino a un massimo di 28 m² (due persone).

La deroga non è automatica

Applicarla richiede l'asseverazione di un progettista abilitato, il rispetto del requisito di adattabilità (DM 236/89) e un intervento di recupero o miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, oppure un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative idonee. Restano fermi tutti gli altri requisiti igienico-sanitari, incluso il rapporto aeroilluminante di 1/8. Per questo il calcolatore distingue l'esito «solo in deroga» da quello «conforme».

Restano invece non derogabili i minimi delle singole stanze dell'art. 2 (9 m² per la camera singola, 14 m² per la doppia e per il soggiorno): la deroga riguarda l'altezza e gli alloggi monostanza, non ogni superficie minima del decreto.

La deroga è espressamente transitoria, in attesa del decreto sui requisiti igienico-sanitari prestazionali previsto dall'art. 20 comma 1-bis del DPR 380/2001, che alla data di questa pagina non è stato ancora emanato: quando entrerà in vigore, sostituirà il DM 5 luglio 1975. Verifica sempre anche il regolamento edilizio comunale e le norme regionali, che possono imporre requisiti più restrittivi.

Domande frequenti