DM 5 luglio 1975 · Salva Casa
Requisiti di Abitabilità
Altezze, rapporto aeroilluminante e superfici minime, con le deroghe condizionate introdotte dal Salva Casa.
Altezza minima dei locali
DM 5 luglio 1975, art. 1 — con deroga Salva Casa (DL 69/2024)
Inserisci l'altezza del locale per la verifica.
Rapporto aeroilluminante
DM 5 luglio 1975, art. 5 — finestra apribile ≥ 1/8 del pavimento
Inserisci la superficie del pavimento per la verifica.
Superfici minime
DM 5 luglio 1975, artt. 2 e 3 — con deroga Salva Casa sulle monostanza
Inserisci la superficie per la verifica.
I requisiti del DM 5 luglio 1975
Il DM Sanità 5 luglio 1975 resta il riferimento nazionale per i requisiti igienico-sanitari delle abitazioni. I valori che questo strumento verifica sono quelli fissati dal decreto:
| Requisito | Valore ordinario | Riferimento |
|---|---|---|
| Altezza interna utile, locali abitabili | 2,70 m | art. 1 |
| Altezza corridoi, bagni, ripostigli | 2,40 m | art. 1 |
| Superficie finestrata apribile | ≥ 1/8 del pavimento | art. 5 |
| Stanza da letto singola | 9 m² | art. 2 |
| Stanza da letto doppia | 14 m² | art. 2 |
| Stanza di soggiorno | 14 m² | art. 2 |
| Alloggio monostanza, 1 persona | 28 m² | art. 3 |
| Alloggio monostanza, 2 persone | 38 m² | art. 3 |
Cosa ha cambiato il Salva Casa (e cosa no)
Il DL 69/2024, convertito in L. 105/2024, ha inserito il comma 5-bis nell'art. 24 del DPR 380/2001: ai fini dell'agibilità un progettista abilitato può asseverare la conformità igienico-sanitaria anche per locali con altezza inferiore a 2,70 m fino a un massimo di 2,40 m e per alloggi monostanza inferiori a 28 m² fino a un massimo di 20 m² (una persona) o inferiori a 38 m² fino a un massimo di 28 m² (due persone).
La deroga non è automatica
Applicarla richiede l'asseverazione di un progettista abilitato, il rispetto del requisito di adattabilità (DM 236/89) e un intervento di recupero o miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, oppure un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative idonee. Restano fermi tutti gli altri requisiti igienico-sanitari, incluso il rapporto aeroilluminante di 1/8. Per questo il calcolatore distingue l'esito «solo in deroga» da quello «conforme».
Restano invece non derogabili i minimi delle singole stanze dell'art. 2 (9 m² per la camera singola, 14 m² per la doppia e per il soggiorno): la deroga riguarda l'altezza e gli alloggi monostanza, non ogni superficie minima del decreto.
La deroga è espressamente transitoria, in attesa del decreto sui requisiti igienico-sanitari prestazionali previsto dall'art. 20 comma 1-bis del DPR 380/2001, che alla data di questa pagina non è stato ancora emanato: quando entrerà in vigore, sostituirà il DM 5 luglio 1975. Verifica sempre anche il regolamento edilizio comunale e le norme regionali, che possono imporre requisiti più restrittivi.
Domande frequenti