DM 55/2014
Mediazione
procedure di mediazione civile e commerciale obbligatoria e facoltativa. Cassa Forense 4% + IVA 22%.
Parametri del calcolo
Tabelle parametriche DM 55/2014, valori medi di liquidazione
Totale parcella
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Esempio di calcolo
Prendiamo una mediazione su una controversia di 30.000 €. Il compenso dell'avvocato che assiste in mediazione è distinto dalle indennità dell'organismo di mediazione, che si pagano a parte e seguono tariffe proprie.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Valore della controversia | 30.000 € |
| Fase considerata | Stragiudiziale |
| Compenso | 2.100,00 € |
| CPA 4% | 84,00 € |
| Imponibile | 2.184,00 € |
| IVA 22% | 480,48 € |
| Totale | 2.664,48 € |
Quando la mediazione è obbligatoria
Il D.Lgs 28/2010 elenca le materie in cui esperire la mediazione è condizione di procedibilità: senza, la domanda giudiziale è improcedibile. Rientrano fra le altre condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La riforma Cartabia ha allungato l'elenco, aggiungendo le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d'opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. È un ampliamento recente: molte guide più vecchie riportano ancora l'elenco precedente.
In mediazione obbligatoria serve l'avvocato
Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità le parti devono essere assistite da un avvocato: non si tratta di una facoltà. E l'accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo: vale cioè quanto una sentenza ai fini dell'esecuzione forzata.
Cosa si paga, in tutto
- il compenso dell'avvocato che assiste la parte, quello stimato qui sopra;
- le spese di avvio e le indennità di mediazione dovute all'organismo, commisurate al valore della lite;
- eventuali spese per consulenze tecniche disposte nel procedimento.
I valori di riferimento sono quelli del DM 55/2014, i parametri forensi, aggiornati da ultimo dal DM 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022. Non sono una tariffa obbligatoria: servono quando il compenso non è stato concordato per iscritto e quando il giudice liquida le spese di lite. Dopo la legge 49/2023 sull'equo compenso, però, verso committenti «forti» (pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni) i parametri diventano una soglia minima e le pattuizioni inferiori sono nulle.
Domande frequenti