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Avvocato

DM 55/2014

Mediazione

procedure di mediazione civile e commerciale obbligatoria e facoltativa. Cassa Forense 4% + IVA 22%.

Risultato indicativo. I calcoli si basano su formule semplificate e parametri orientativi e non sostituiscono un preventivo ufficiale del professionista. Note legali complete

Parametri del calcolo

Tabelle parametriche DM 55/2014, valori medi di liquidazione

Totale parcella

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Inserisci il valore della controversia per calcolare

Compenso base-
Contributo Cassa Forense 4%-
IVA 22%-

Esempio di calcolo

Prendiamo una mediazione su una controversia di 30.000 €. Il compenso dell'avvocato che assiste in mediazione è distinto dalle indennità dell'organismo di mediazione, che si pagano a parte e seguono tariffe proprie.

VoceValore
Valore della controversia30.000 €
Fase considerataStragiudiziale
Compenso2.100,00 €
CPA 4%84,00 €
Imponibile2.184,00 €
IVA 22%480,48 €
Totale2.664,48 €

Quando la mediazione è obbligatoria

Il D.Lgs 28/2010 elenca le materie in cui esperire la mediazione è condizione di procedibilità: senza, la domanda giudiziale è improcedibile. Rientrano fra le altre condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La riforma Cartabia ha allungato l'elenco, aggiungendo le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d'opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. È un ampliamento recente: molte guide più vecchie riportano ancora l'elenco precedente.

In mediazione obbligatoria serve l'avvocato

Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità le parti devono essere assistite da un avvocato: non si tratta di una facoltà. E l'accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo: vale cioè quanto una sentenza ai fini dell'esecuzione forzata.

Cosa si paga, in tutto

  • il compenso dell'avvocato che assiste la parte, quello stimato qui sopra;
  • le spese di avvio e le indennità di mediazione dovute all'organismo, commisurate al valore della lite;
  • eventuali spese per consulenze tecniche disposte nel procedimento.

I valori di riferimento sono quelli del DM 55/2014, i parametri forensi, aggiornati da ultimo dal DM 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022. Non sono una tariffa obbligatoria: servono quando il compenso non è stato concordato per iscritto e quando il giudice liquida le spese di lite. Dopo la legge 49/2023 sull'equo compenso, però, verso committenti «forti» (pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni) i parametri diventano una soglia minima e le pattuizioni inferiori sono nulle.

Domande frequenti