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Ingegnere / Architetto

DM 140/2012

Coordinatore Sicurezza

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. INARCASSA 4% + IVA 22%.

Risultato indicativo. I calcoli si basano su formule semplificate e parametri orientativi e non sostituiscono un preventivo ufficiale del professionista. Note legali complete

Parametri del calcolo

Formula DM 140/2012: P = V × G × Q × aliquota

Totale parcella

-

Inserisci il valore dell'opera per calcolare

Compenso base-
Contributo INARCASSA 4%-
IVA 22%-

Esempio di calcolo

Prendiamo un cantiere da 300.000 € con più imprese esecutrici, complessità media. Il coordinamento della sicurezza è una prestazione autonoma, che si somma a progettazione e direzione lavori:

VoceValore
Valore dell'opera (V)300.000 €
Grado di complessità (G)0,8
Coefficiente (Q)1,00
Percentuale della prestazione2%
Compenso base4.800,00 €
INARCASSA 4%192,00 €
Imponibile4.992,00 €
IVA 22%1.098,24 €
Totale a carico del committente6.090,24 €

Quando la nomina è obbligatoria

La regola del D.Lgs 81/2008, art. 90 è più ampia di quanto si creda: il coordinatore va nominato quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. Non conta l'importo dei lavori e non conta che le imprese si diano il cambio invece di lavorare fianco a fianco: bastano due imprese in momenti diversi. Il coordinatore per la progettazione (CSP) va designato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Due incarichi, non uno

CSP e CSE sono ruoli distinti, anche quando li ricopre la stessa persona. Il CSP redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera nella fase progettuale; il CSE vigila in cantiere sull'applicazione del piano, coordina le imprese e, nei casi di pericolo grave e imminente, può sospendere le singole lavorazioni. Un preventivo che cita genericamente «la sicurezza» va chiarito: copre entrambe le fasi o una sola?

Cosa resta in capo al committente

Nominare il coordinatore non trasferisce tutte le responsabilità. Restano al committente o al responsabile dei lavori la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, la trasmissione della notifica preliminare all'organo di vigilanza e la richiesta del documento di regolarità contributiva. È un punto che in fase di controllo emerge con regolarità.

Cosa fa variare il compenso

  • Il numero di imprese da coordinare. È il fattore che incide di più sull'attività del CSE.
  • La durata del cantiere. Il coordinamento in esecuzione è una presenza ricorrente, non una prestazione una tantum.
  • I rischi particolari. La presenza di lavorazioni a rischio elevato (lavori in quota, scavi profondi, presenza di amianto) comporta un piano più articolato e verifiche più frequenti.

Se il committente è una pubblica amministrazione, una grande impresa, una banca o un'assicurazione, il compenso non è liberamente comprimibile: la legge 49/2023 sull'equo compenso, in vigore dal 20 maggio 2023, rende nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri ministeriali, e negli affidamenti pubblici il compenso del progettista non è soggetto a ribasso. Verso un committente privato, invece, il compenso resta liberamente negoziabile. Ne parliamo in dettaglio nella guida sull'equo compenso.

Domande frequenti